Enti di tipo associativo
1. Non è considerata commerciale l'attività
svolta nei confronti degli associati o
partecipanti, in conformità alle finalità
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi
e dagli altri enti non commerciali di tipo
associativo. Le somme versate dagli associati o
partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi non concorrono a formare il reddito
complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate
nell'esercizio di attività commerciali, salvo il
disposto del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 143, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi agli associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla
formazione del reddito complessivo come
componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi secondo che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualità o di
occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona
non si considerano commerciali le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e
che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica
per le cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita, per le somministrazioni di pasti, per
le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e
vapore, per le prestazioni alberghiere, di
alloggio, di trasporto e di deposito e per le
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
né per le prestazioni effettuate nell'esercizio
delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni
circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si
considerano commerciali, anche se effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi
similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreché le predette
attività siano strettamente complementari a
quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e siano effettuate nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici di cui al comma 5 non è considerata
commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonché da
associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, sempreché sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di
categoria non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al
limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché
l'assistenza prestata prevalentemente agli
iscritti, associati o partecipanti in materia di
applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso
pagamento di corrispettivi che in entrambi i
casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7
si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo di
cui all'articolo 2532, comma 2, del codice
civile, sovranità dell'assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza
per le associazioni il cui atto costitutivo,
anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532,
ultimo comma, del codice civile e sempreché le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e
siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della
stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)
del comma 8 non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonché alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria.